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Cosa si intende per valutazione del rischio di riciclaggio [Antiriciclaggio]

Aggiornamento: 1 apr 2021

Tutte le linee guida per una corretta analisi e valutazione del rischio di riciclaggio



Cosa si intende per valutazione del rischio di riciclaggio? Sebbene nell'ultimo decennio la lotta al riciclaggio abbia trovato ampio riscontro nella legislazione internazionale, recepita poi in tanti Paesi (tra cui il nostro), i metodi e le procedure annesse per contrastare gli illeciti sono aumentati in maniera direttamente proporzionale al numero preoccupante dei reati in materia.


Considerata la natura plurioffensiva della fattispecie delittuosa prevista nell'ordinamento italiano all'art. 648bis c.p., si è ritenuto opportuno integrare la disciplina in materia al fine di garantire la giusta tutela ai beni giuridici offesi, quali l'ordine pubblico, economico e finanziario nonché l'amministrazione della giustizia.



La direttiva 2005/60/CE [Valutazione rischio antiriciclaggio]


Al fine di garantire l'efficienza, sicurezza e stabilità del tessuto economico, in Italia è stata introdotta la direttiva 2005/60/CE, recepita nel nostro ordinamento con decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231: una disciplina ferrea in materia, diretta a prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità. Proprio come nel caso della normativa antiriciclaggio [D Lgs 231 Del 2007], nel corso del tempo l'impianto legislativo ha subito ulteriori modifiche e aggiornamenti volti a delineare parametri e linee guida sempre più stringenti per tutti i soggetti interessati.


In particolare, l'art. 3 del decreto legislativo 231/07 stabilisce che i destinatari del provvedimento debbano adempiere agli obblighi previsti in considerazione delle informazioni acquisite nell'ambito della relativa attività di prevenzione e contrasto. Quanto espresso individua e stabilisce criteri e strumenti da utilizzare nell'azione di antiriciclaggio, tra cui la valutazione e gestione del rischio.


Tale impianto normativo è stato inoltre supportato nel 2019 dalle Linee Guida stabilite dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), un testo che si sofferma sul meccanismo di valutazione del rischio, stabilendo le fasi attraverso cui è possibile giungere con affidabilità a calcolare il margine di rischio per poi, successivamente, gestirlo al meglio.


La valutazione del rischio [Antiriciclaggio]


Al fine di definire i livelli di rischio connessi all'attività professionale, le linee guida del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) stabiliscono una suddivisione dei stadi di rischio in 4 gradi di intensità:

  • Non significativo e relativa misura di verifica semplificata;

  • Poco significativo e relativa misura di verifica semplificata;

  • Abbastanza significativo con misura di verifica ordinaria;

  • Molto significativo con misura di verifica rafforzata.

Il professionista è tenuto quindi a individuare e valutare i fattori di rischio. Per farlo, il soggetto obbligato deve tener conto della tipologia del cliente; dell'area geografica di operatività: dei canali distributivi; dei servizi professionali offerti. Il risultato finale sarà così in grado di determinare i livelli di esposizione al rischio e relativi ambiti di intervento per prevenire e contrastare il pericolo potenziale di riciclaggio, da poter successivamente dimostrare alle competenti autorità nonché agli organismi di controllo.





Una missione ambiziosa [Valutazione rischio antiriciclaggio]


In conclusione, la metodologia di valutazione del rischio avviene in più fasi rappresentate dalla raccolta di informazioni utili nonché la valutazione dei rischi secondo lo schema suesposto. Successivamente, il soggetto obbligato sarà tenuto a valutare l'idoneità dell'apparato organizzativo. Una volta che la procedura è completata, è semplice desumere il rischio residuo, che andrà confrontato con una scala graduata, al fine di ottenere il relativo livello di intensità.



L'antiriciclaggio resta una missione ambiziosa. Tuttavia, maggiori saranno i rischi per i soggetti obbligati, maggiore sarà il rischio per la collettività, per cui nessuno può più esimersi da questa lotta.


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