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Un po’ di giurisprudenza! Dati sanitari e propaganda elettorale

  • Amedeo Leone
  • 17 apr
  • Tempo di lettura: 4 min

Due dottori sanzionati per pratica illecita di trattamento dei dati personali (Privacy)



I dati sanitari non possono essere utilizzati per fini commerciali o per propaganda elettorale, senza peraltro il consenso dell’interessato. E questa è legge. Ma è notizia delle ultime settimane che due medici liguri (nello specifico un medico di base e un oncologo) sono stati sanzionati per aver commesso questa pratica illecita in cui sulla buona fede dei pazienti, noncuranti del trattamento del dato particolare univamo ad esso fini di campagna elettorale.




Che cosa è successo? Il caso dell’oncologo


Nel primo caso, un chirurgo oncologo ha formulato la richiesta di votarlo per ribadire - udite udite - la fiducia nei suoi confronti accordatagli nella cura della malattia.Nello specifico la comunicazione inviata ai pazienti riportava la seguente frase: “Le chiedo pertanto, come quando ha avuto fiducia in me per la malattia, di averla anche su questa scelta che, le assicuro, nasce da motivazioni assolutamente legate alla volontà di essere ancora una volta utile a Sanremo.” In altre parole: ti sei fidato di me per curare i tuoi mali? Perfetto, adesso fidati di me anche per darmi il tuo voto.


La comunicazione è stata inviata a circa una cinquantina di pazienti che l’oncologo aveva in cura. Il contenuto del messaggio elettorale, in questo caso, richiama espressamente la malattia sofferta dalle pazienti (in questo caso la patologia oncologica), facendo leva sul rapporto fiduciario instaurato nel percorso di cura e sulla riconoscenza delle destinatarie per le cure ricevute al fine di chiedere loro anche la fiducia elettorale.


Il trattamento dei dati personali effettuato dal chirurgo oncologo, ovviamente, risulta illecito, in quanto posto in essere in violazione dei principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e di “limitazione della finalità” (art. 5, par. 1, lett. a) e b) del Regolamento) e in assenza di un idoneo presupposto normativo (art. 9 del Regolamento). La pubblica autorità ritiene che ricorrano anche i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019. In buona sostanza il fatto che si fosse instaurato un rapporto di fiducia tra paziente e dottore non è un’attenuante al fatto e alla violazione riscontrata.



Che cosa è successo? Il caso del medico di base


Nel secondo caso, un medico di medicina generale ha inviato una mail di promozione elettorale a 500 pazienti, i cui indirizzi erano stati messi contestualmente in chiaro e non in copia conoscenza nascosta, rivelando a tutti la condizione di malati di ciascuno di loro. Il problema, va da sé, è che in questo modo ha reso manifesti a tutti gli altri destinatari i dati sensibili relativi allo stato di salute dei pazienti. Il messaggio ricalcava il fatto che fosse candidato e di mettere la preferenza a suo favore.


Parallelamente a quanto successo per il chirurgo oncologo, il trattamento dei dati personali effettuato dal medico di base risulta illecito, in quanto posto in essere in violazione dei principi di “liceità, correttezza e trasparenza”, di “limitazione della finalità”, di “integrità e riservatezza” (art. 5, par. 1, lett. a), b) e f) del Regolamento) e in assenza di un idoneo presupposto normativo (art. 9 del Regolamento). Si ritiene che ricorrano anche i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019 (che riguarda le modalità di presentazione e gestione dei reclami e delle segnalazioni al Garante per la protezione dei dati personali).



Le sanzioni


A seguito di quanto accaduto, l’Autorità ha stabilito una sanzione pecuniaria di 10mila euro per ciascun dottore, tenendo conto anche del fatto che i due medici non erano stati destinatari di precedenti disposizioni o sanzioni del Garante. I provvedimenti dovranno essere pubblicati sul sito dell’Autorità e inviati all’Ordine dei medici per le valutazioni di competenza.


La relazione tra medico e paziente si basa su un principio fondamentale di fiducia, che viene compromesso quando i dati personali vengono utilizzati in modo improprio. Gli episodi qui citati sono gravi, non c’è attenuante. Volendo però riservare il famoso “beneficio del dubbio” e credere che l’abbiano fatto… “in buona fede” (ci crediamo? Ci crediamo), almeno è bene che servano da  promemoria per tutti i professionisti sanitari sull'importanza di mantenere una rigorosa separazione tra la pratica medica e le attività personali o politiche.


In un'epoca in cui la protezione dei dati è sempre più cruciale, siano un monito per evitare abusi e per promuovere una cultura di responsabilità e rispetto. La fiducia dei pazienti è un bene prezioso che deve essere tutelato con la massima attenzione.



La privacy è una cosa seria


La privacy è una materia essenziale e magari contestata dai più perché non esiste visto lo sviluppo tecnologico di questi tempi, ma una cosa è chiara: sia la pubblica autorità è attenta nel valutare pratiche scorrette, sia la consapevolezza dell’utente è fondamentale per riconoscere un diritto leso. Ai più potrebbe apparire come un diritto correlato al digitale, ma questo caso specifico ci insegna come per l’appunto sia una materia trasversale che tocca i campi più disparati e professionisti che già per le regole deontologiche rigide e vincolanti dei loro mestieri critici, dovrebbero perlomeno essere interlocutori sicuri.




Non sai da dove cominciare?

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