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Modello 231: che cos'è l'Organismo di Vigilanza [ODV]

Tutte le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza incaricato di compilare il Modello 231: funzioni, nomina, compiti e responsabilità [ODV]



Il Decreto Legislativo 231 dell’8/06/2001, noto anche come Modello 231, è uno strumento legislativo grazie al quale viene introdotta, per la prima volta nel nostro Paese, la responsabilità penale per alcuni reati commessi da persone giuridiche oppure da persone fisiche che hanno una relazione diretta con un ente collettivo, con lo scopo di procurare un diretto vantaggio o, comunque, di agire nell'interesse del medesimo ente.

Prima di farsi scoraggiare dalla complessità della burocrazia, è importante specificare che la compilazione rigorosa del Modello 231 all’interno delle Società e degli Enti viene affidata a un organismo autonomo detto Organismo di Vigilanza (spesso abbreviato con la sigla “ODV”).



Modello 231: chi sono i responsabili dei reati


In base a quanto disposto dal decreto legislativo in questione, ai sensi dell'Art. 5, Comma 1, l'Ente sarà responsabile dei reati compiuti allo scopo che quest'ultimo ne tragga un vantaggio oppure specificamente nel suo interesse, in particolare in due casi:

  • nel primo caso, quando il reato sia compiuto da soggetti che ricoprono ruoli rappresentativi, amministrativi o direttivi nonché coloro che si occupano dell'aspetto gestionale e del controllo dell'ente stesso;

  • nel secondo caso, quando il reato sia compiuto da persone fisiche sottostanti all'attività direttiva o di vigilanza di quelli indicati nel primo caso. Qualora il reato sia commesso da tali persone fisiche per scopi non inerenti all'ente, ovvero per interesse personale o di terzo, si esclude che si possa parlare di responsabilità dell'ente.

Al successivo Art. 6 dello stesso decreto si sancisce che la responsabilità degli Enti non interessa reati compiuti dai soggetti individuati dalla legge nel caso in cui l'organo di direzione abbia predisposto in maniera efficace nonché reso concreto un modello di organizzazione e gestione 231 e abbia delegato la funzione di vigilanza ed osservanza di tale modello ad un apposito organismo di vigilanza. Neppure è responsabile l'ente se i soggetti hanno commesso il reato aggirando in modo fraudolento il modello, o se l'organismo di vigilanza non abbia sufficientemente vigilato o vi abbia omesso di farlo.



Modello 231: la struttura dell'organismo di vigilanza (ODV)


La legge non prevede l'obbligatorietà della scelta di un apposito organismo di vigilanza nell'ente, che si rivela un'opzione discrezionale in capo alla singola persona giuridica, che qualora decida di sceglierlo si impegna a conformarsi ai modelli previsti dal D.lgs. 231/2001, con la conseguenza pratica che in tal modo previene eventuali ipotesi di responsabilità dello stesso.


A sostegno della delineazione di un modello confacente, Confindustria ha emanato delle indicazioni utili al riguardo; la costituzione di un organismo di vigilanza si fonda su un meccanismo di nomina sostanziale tale per cui debba essere pienamente in grado di completare le funzioni designate in piena autonomia, in relazione alle attribuzioni di iniziativa nonché di controllo che gli sono concesse.



Modello 231: nomina dell'organismo di vigilanza


L’organismo di vigilanza preposto alla compilazione di un Modello 231 viene nominato dal Consiglio di Amministrazione oppure dall'amministratore unico dell'ente giuridico. La sua composizione può essere plurima, ovvero formata da più membri oppure da un unico soggetto. I membri sono scelti tra appartenenti alla società oppure figure esterne e il loro mandato ha una durata alternativa di 3 oppure 5 anni, con la possibilità di rinnovo. Non sussistono dei canoni legali da rispettare in relazione al numero dei membri né all'attività svolta o alla difficoltà organizzativa dell'ente; l'unico requisito da soddisfare necessariamente è il dovere di vigilanza e che i controlli siano effettivi.


Gli enti di piccole dimensioni possono rivolgersi per lo svolgimento delle mansioni dell'organismo di vigilanza in modo diretto alla direzione aziendale.



Modello 231: i compiti dell'organismo di vigilanza


Le funzioni dell’organismo di vigilanza sono previste dal Decreto legislativo 231/2001 all'articolo 6 comma 2, e sono delineate in modo da rispondere prontamente a varie necessità dell'ente, ovvero:

  • classificare le attività che potrebbero configurare reati;

  • effettuare previsioni di protocolli per la prevenzione dei reati;

  • tracciare i modi gestionali dei fondi finanziari per eliminare la prospettiva di commettere reato;

  • indire obblighi informativi per l'ODV sul andamento funzionale ed il rispetto del modello;

  • l'introduzione di un meccanismo disciplinare adatto a penalizzare la mancanza di rispetto delle indicazioni previste dal modello.

Affinché l’organismo di vigilanza possa svolgere in modo ottimale tali funzioni, deve essere in possesso di determinati requisiti ovvero essere autonomo, indipendente, professionale e svolgere la sua attività in maniera continua e non frammentaria. Tali caratteristiche sono previste espressamente dal D.Lgs. 231/2001 e sono stati punti di sviluppo della giurisprudenza nel corso degli anni.



Il Modello 231 non è obbligatorio, ma i rischi per chi non lo compila sono altissimi. Per questo è cosa buona e giusta affidarsi ai consulenti esperti. Attraverso la presenza costante e il monitoraggio delle attività, il professionista ha la tranquillità che tutti i punti siano presidiati e che la conformità sia mantenuta nel corso del tempo.


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