Tutte le indicazioni precise fornite dal CNDCEC per aiutare i professionisti nella rilevazione di operazioni sospette e rafforzare la vigilanza contro i reati di riciclaggio ed evasione fiscale.
Nel mese di ottobre 2024 l’Ordine dei Dottori Commercialisti (ODCEC) ha pubblicato delle linee guida di analisi e individuazione per gli indicatori di anomalia a cui tutti i professionisti e le professioniste iscritti/e all’albo devono porre particolare attenzione.
A che cosa servono gli indicatori di anomalia?
I Professionisti obbligati ex D.Lgs. n. 231/2007 non sono solo tenuti alla profilazione del cliente e ai relativi incombenti (adeguata verifica, controllo costante, ecc.), ma hanno il compito di vigilare e individuare quelli che potrebbero essere dei comportamenti (singoli o complessi) tali da palesare rischi connessi al compimento di reati di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo o a essi connessi e, di conseguenza, segnalarli al UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia).
Con la precisazione che l’attenzione posta alle operazioni del cliente deve essere operata in ragione delle funzioni esercitate, ovvero della prestazione professionale svolta e, quindi, in base agli elementi a disposizione e alle informazioni acquisite nell’adempimento del mandato professionale. Motivo per il quale il controllo costante diventa un valido alleato per i Professionisti, perché aiuta a trarre delle conclusioni su quella che era la conoscenza iniziale del cliente e sui suoi sviluppi in corso di causa.
Proprio per agevolare questa attività di vigilanza, Banca d’Italia ha sviluppato ed elaborato gli indicatori di anomalia. In questo modo infatti da un lato si vanno a indirizzare i controlli che il Professionista deve svolgere nei confronti dei clienti, dall’altro si va anche a mitigare i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive o discrezionali dei soggetti obbligati.
Gli indicatori di anomalia specifici per i commercialisti ed esperti contabili
Gli indicatori di anomalia specifici per i Dottori commercialisti, così come individuati dal CNDCEC, vengono suddivisi in due categorie:
Operatività anomale in ambito fiscale-societario;
Operatività anomale della revisione legale.
Quando si parla di Operatività anomale in ambito fiscale-societario facciamo particolare riferimento all’indicatore n. 20, istituito in virtù della necessaria lotta al fenomeno dell’evasione fiscale e della commissione dei reati tributari. Il principio di questo indicatore è quello di intercettare e individuare gli evasori (o potenziali evasori) perché il provente non versato, seppur di origine lecita, è generatore di ricchezza illecita e, quindi, potenzialmente riciclabile se reimmesso nel mercato.
È chiaro che secondo questo indicatore il sospetto del Professionista (ragionevole e/o fondato sulla conoscenza) funge da strumento di prevenzione e contrasto alla commissione dei reati tributari.
Quando, invece, si parla di Operatività anomale della revisione legale facciamo riferimento alle cosiddette incoerenze delle operatività rispetto all’attività svolta dallo specifico soggetto o dal suo profilo economico, patrimoniale e finanziario, alla luce di valutazioni oggettive e soggettive. Tale per cui, in questo caso, le segnalazioni devono essere promosse qualora i comportamenti posti in essere non sono giustificati o giustificabili da specifiche motivazioni od esigenze aziendali, ma ispirati da una logica fraudolenta.
In conclusione, le nuove linee guida e l’introduzione di indicatori di anomalia specifici per i commercialisti rappresentano un importante passo avanti nella lotta al riciclaggio e all’evasione fiscale. Il CNDCEC sottolinea così l’importanza di una vigilanza costante e consapevole da parte dei professionisti, che sono chiamati non solo a profilare i propri clienti, ma anche a monitorare attentamente le operazioni svolte, intervenendo prontamente in caso di sospetti. Questa responsabilità non solo tutela il sistema economico, ma rafforza anche il ruolo del commercialista come figura chiave nella prevenzione e nel contrasto dei reati finanziari.