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Antiriciclaggio: come vengono usati i dati ai fini fiscali

Il decreto legge 90/2017 permette alle forze dell'ordine preposte (Guardia di Finanza e Polizia) di effettuare controlli antiriciclaggio utilizzando le informazioni ottenute tramite l'accesso agli studi professionali a fini fiscali. Questo ha portato importanti novità relative all'operato delle forze dell'ordine e al trattamento riservato ai professionisti durante il controllo.



Una delle novità legislative più importanti introdotte recentemente è senza dubbio il d.lgs. 90/2017.


Questo decreto di legge consiste nel permettere alle forze dell'ordine preposte (Guardia di Finanza e Polizia) di effettuare controlli antiriciclaggio utilizzando le informazioni ottenute tramite l'accesso agli studi professionali a fini fiscali.

In pratica, in seguito all'introduzione di questo decreto di legge tutte le attività di controllo effettuate dalla Guardia di Finanza non cesseranno più con la sola verifica della corretta esecuzione di tutti gli obblighi antiriciclaggio da parte dei commercialisti, ma proseguiranno, qualora fosse ritenuto necessario, con l'accertamento della fase tributaria.


Antiriciclaggio: quali sono i cambiamenti?

Stando a quanto riferito dal d.lgs. 90/2017 le novità introdotte incideranno in maniera sensibile sulla prassi, in quanto in grado di modificare in maniera notevole le normali operazioni di controllo svolte dalla Guardia di Finanza.

Il precedente decreto legislativo, introdotto dieci anni prima, prevedeva la possibilità per i dati di essere utilizzati fiscalmente solo se regolarmente ottenuti dalle forze dell'ordine mediante registrazione e annotazione negli appositi registri antiriciclaggio. Al contrario, oggi viene lasciata alla Guardia di Finanza un'ampia possibilità di manovra, che permette di estendere sensibilmente il perimetro applicativo dei protocolli antiriciclaggio.

Poco dopo la pubblicazione del decreto di legge, tramite la divulgazione di due distinti comunicati, la Guardia di Finanza ha chiarito come tutte le novità introdotte dal d.lgs. 90/2017 avranno un impatto sulla prassi ispettiva dei singoli reparti. In parole povere, la Guardia di Finanza, al fine di acquisire le informazioni necessarie per l'inchiesta, dovrà evitare di usufruire delle potestà attribuitegli in ambito tributario ma potrà comunque utilizzare qualsiasi informazione ricavata dalle ispezioni, dai controlli antiriciclaggio e dai controlli effettuati dopo aver ricevuto segnalazioni sospette.


Cosa cambia per i professionisti

L'introduzione del d.lgs. 90/2017 ha portato importanti novità relative all'operato delle forze dell'ordine e riguardo il trattamento che sarà riservato ai professionisti durante il controllo.

L'inizio dei controlli antiriciclaggio sulle informazioni ricavate mediante ispezioni eseguite presso studi professionali avverrà solo in seguito alla cessazione di ogni attività volta alla verifica del corretto adempimento agli obblighi di antiriciclaggio.

Parlando invece delle segnalazioni di operazioni sospette fatte da terzi, il trasferimento in sedi di controllo antiriciclaggio dei dati raccolti dovrà avvenire obbligatoriamente nel rispetto del divieto di comunicazione da parte del professionista al cliente, al termine di tutte le operazioni investigative e al veto d'inserimento nei documenti ufficiali redatti del nominativo di chi ha effettuato la segnalazione.


Il comportamento delle forze dell'ordine

A questo punto è opportuno domandarsi quali documenti sono soggetti a eventuale sequestro e analisi da parte della Guardia di Finanza.


Le precisazioni vengono fatte dal d.lgs. 231/2007, il quale specifica che i documenti passibili di indagine possono essere utilizzati a fini fiscali solamente nel caso si riferiscano ai dati identificativi del cliente e del titolare, alle informazioni riguardanti il fine e la natura del rapporto professionale instauratosi tra cliente e professionista, alle operazioni eseguite dalla società soggetta a controllo, ai trasferimenti di denaro presso nazioni estere definite paradisi fiscali e a eventuali attività finanziarie processate mediante il pagamento in contanti e in grado di far emergere operazioni in nero.

Un esempio può essere dato da un eventuale controllo delle forze dell'ordine presso uno studio commercialista. Verificare l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali potrebbe infatti provocare discordanza tra i dati denunciati dal professionista in sede di dichiarazioni fiscali e quelli rinvenuti dalla Guardia di Finanza in seguito al controllo effettuato.


I punti a cui adempiere in effetti non sono sempre di facile comprensione: per questo è cosa buona e giusta rivolgersi sempre a consulenti esperti. Attraverso la presenza costante e il monitoraggio delle attività, il professionista ha la tranquillità che tutti i punti della normativa siano presidiati e che la conformità sia mantenuta nel corso del tempo.


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