Modalità, normative e novità sull’Identificazione in presenza… e da remoto!

Uno dei momenti fondamentali per la buona attuazione delle procedure antiriciclaggio è sicuramente la fase di identificazione del cliente.
L’art. 19 del D.Lgs. n. 231/2007 descrive tutti i passaggi necessari per l’identificazione del cliente, ovvero dell’esecutore e del titolare effettivo. Quindi, l’identificazione deve avvenire attraverso specifici passaggi; tuttavia, anche grazie al Provvedimento di Banca d’Italia del 16/02/2024 con cui sono state revisionate le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo” del 2019, l’identificazione può avvenire sia in presenza che in modalità da remoto. Dette previsioni, inoltre, sono state recentemente recepite anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabile (CDCEC) nelle Regole Tecniche 2025.
Identificazione del cliente: come si fa l’identificazione in presenza?
Anzitutto, è bene premettere che l’identificazione può essere svolta direttamente dal Professionista o da un suo dipendente o collaboratore purché munito di specifica delega e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente (esecutore), previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo od elettronico.
A seguire poi, l’esecutore fornisce anche le informazioni e i documenti necessari per consentire l'identificazione del titolare effettivo e del cliente.
Identificazione del cliente: come si fa l’identificazione da remoto?
È possibile identificare un soggetto da remoto, in presenza di specifiche caratteristiche, ovvero...
I dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici;
Il possesso di un’identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo, nonché di un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione Europea, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;
I dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana;
Siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione a un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente.
A seguire è importante anche la fase di verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, ovvero il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione. Detto passaggio, però, va svolto obbligatoriamente laddove sussistano dubbi, incertezze o incongruenze tra quanto dichiarato e rilevato.
Inoltre, oltre all’identificazione del cliente, è importante anche l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, attraverso un confronto tra i dati e le informazioni fornite e quelle acquisite autonomamente.