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I reati societari e il Modello 231: il nuovo art. 25 ter

Aggiornamento: 1 mar 2022

L’azienda risponde sempre dei reati societari? Anche se commessi in modo fraudolento e senza un suo vantaggio? In questi casi è utile adottare un Modello 231?



Con riguardo ai reati di tipo societario, il Dlgs 231/2001, all’art 25-ter prevede una serie di sanzioni pecuniarie in relazione a taluni reati societari previsti dal codice civile.

Tale articolo, più volte modificato nel corso degli anni, ha subito una profonda modifica con la Legge 69/2015 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio” che ne ha modificato la prima linea.



I reati societari e il Modello 231: il vecchio art. 25 ter


Una premessa fondamentale: L’art 5 dello stesso Dlgs prevede che l’ente sia responsabile per i reati che sono commessi a suo vantaggio o nel suo interesse in due situazioni:

  • da parte di soggetti che al suo interno rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione; oppure

  • da soggetti che sono sottoposti a direzione e vigilanza dei soggetti di cui sopra.


Questo articolo, nello specifico, richiede che il reato sia commesso a vantaggio o nell’interesse dell’ente.


L’art 25-ter, prima della sua modifica nel 2015, prevedeva l’applicazione per la commissione di specifici reati societari previsti dal Codice Civile nel caso in cui questi fossero stati commessi nell’interesse della società. Tale formulazione, in passato, aveva fatto sorgere molti dubbi, in particolare alla Commissione Giustizia del Senato che nel marzo 2002 ha affermato che la prima parte dell’articolo in questione fosse ripetitivo di quanto già previsto negli articoli 5, 6 e 7.


In ogni caso ogni dubbio è stato fugato con la modifica intervenuta nel 2015, tramite la quale è stata eliminata la parte relativa alla commissione del reato nell’interesse della società, limitando l’enunciazione alla commissione dei reati in materia societaria con l’applicazione delle sanzioni pecuniarie.



I reati societari e il Modello 231: quali reati prevede?


L’art. 25-ter prevede una serie di sanzioni pecuniarie nel caso in cui vengano commessi determinati reati societari previsti dal codice civile.


I primi reati a comparire sono quelli relativi alle false comunicazioni sociali (artt 2621, 2621bis e 2622) e il reato relativo all’impedimento di controllo (art. 2625). Questi reati prevedono che i soggetti di livello apicale preposti alla redazione di documenti contabili, i sindaci e i liquidatori che nei bilanci, relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico espongono od omettono fatti rilevanti che non rispondono al vero con riguardo alla situazione finanziaria, economica o patrimoniale della società siano puniti, così come nel caso in cui i documenti vengano occultati o ne venga impedito il controllo.


Gli altri reati previsti riguardano, invece, l’indebita restituzione dei conferimenti, l’illegale ripartizione degli utili e delle riserve, le illecite operazioni sulle azioni, quote o della società controllata, le operazioni in pregiudizio ai creditori, l’illecita influenza in assemblea, l’aggiotaggio e l’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.



La salvezza è data dall’adozione di un Modello 231?


Riprendendo l’art. 5, al secondo comma viene previsto che l’ente non risponde del reato se le persone indicate nel primo comma hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Questo vuol dire che, in estrema sintesi, nel caso di commissione di uno di questi reati l’ente dovrà dimostrare di non aver avuto alcun vantaggio dal fatto, o per lo meno non direttamente.


Tale prova risulta molto complicata, in quanto se un soggetto agisce per un proprio tornaconto personale e l’ente nel trae comunque vantaggio la prova della sua estraneità risulterà molto difficile.



Sicuramente l’adozione di un modello di gestione e organizzazione volto alla prevenzione di tali reati sarà sicuramente utile, se non decisivo, ma dovrà anche dimostrare che i colpevoli hanno agito in modo tale da eludere fraudolentemente tali modelli e che l’organismo di vigilanza abbia adempiuto adeguatamente al suo compito di controllo.




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