A ognuno il suo, come nel presepe!
Ad agosto dello scorso anno Banca d’Italia in un suo Provvedimento (n. 1320530/23 del 1/08/2023) ha rilevato la necessità di strutturare maggiormente tutti gli organigrammi antiriciclaggio dei soggetti obbligati, attraverso l’individuazione di specifiche figure e nel rispetto sia del principio di proporzionalità che dell’approccio basato sul rischio. Il motivo di fondo a questa previsione è quello di diversificare le funzioni per giungere a un sistema procedurale interno efficace, efficiente ed adeguato alla normativa non solo nazionale, ma anche europea.
Insomma, per dirla in altre parole: a ognuno il suo ruolo antiriciclaggio!
Cosa prevede il Provvedimento di Banca d’Italia?
L’articolo 2, comma2, del Provvedimento citato sancisce ancora una volta l’importanza di due principi chiave nel mondo antiriciclaggio: il principio di proporzionalità ed il principio di approccio in base al rischio.
Il principio di proporzionalità si riferisce non solo alla tipologia di organizzazione interna da prevedere per i soggetti obbligati, ma anche la tipologia di procedure interne previste e utilizzate.
Il principio basato sul rischio, strettamente collegato a quello di proporzionalità, invece, richiede una valutazione da parte del soggetto obbligato circa i rischi di esposizione nello svolgimento della sua attività e/o nell’erogazione di servizi, tale da indurlo ad assumere procedure più o meno stringenti rispetto ai rischi rilevati.
Il provvedimento quindi individua una struttura basilare per tutti i soggetti obbligati da costituire entro il 30/06/2026 e formata da un responsabile antiriciclaggio, da un responsabile delle segnalazioni delle operazioni sospette, da diverse funzioni di revisione interna e da un esponente responsabile per l’antiriciclaggio. Andiamo con ordine.
Il responsabile antiriciclaggio
La funzione antiriciclaggio è e deve essere assegnata a una persona fisica dotata di requisiti di indipendenza, competenza, professionali e reputazionali, in quanto il suo ruolo è quello di prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e, pertanto, è organizzata nel rispetto della struttura del soggetto obbligato e della sua esposizione al rischio. Proprio per tale ragione deve essere dotata di risorse quantitative e qualitative proporzionate ai compiti da svolgere.
Questa funzione può relazionare direttamente gli organi sociali o comunicare attraverso l’esponente responsabile per l’antiriciclaggio. Tra i suoi principali compiti principali c’è quello di redigere, aggiornare e migliorare la policy interna attraverso l’identificazione delle norme applicabili, ma anche di verificare l’adeguatezza dei processi di gestione del rischio AML, verificare il funzionamento delle SOS, ecc.
Responsabile delle segnalazioni delle operazioni sospette
Si tratta di una persona fisica adibita alla preparazione della documentazione necessaria alla predisposizione di una SOS, ovvero ad interessarsi di tutto il suo iter.
Funzioni di revisione interna
Ha il compito di esaminare la policy e le valutazioni dei rischi effettuate, rilevando se presenti lacune o criticità e suggerendo le migliorie da effettuare.
Esponente responsabile per l’antiriciclaggio
Di regola individuabile tra uno dei componenti dell’organo di amministrazione, poiché si tratta di un ruolo prettamente esecutivo, questo soggetto deve possedere adeguate conoscenze, competenze ed esperienze in materia AML per disporre delle risorse e del tempo necessario ad assolvere specifici compiti tra cui: il monitoraggio delle procedure interne e la loro valutazione, assicurare la corretta informazione degli organi aziendali in tema AML ed informarli in caso di violazioni, ecc.
Si tratta, quindi, di una previsione molto importante che sottolinea come gli adempimenti antiriciclaggio all’interno dei soggetti obbligati devono rivestire un ruolo chiave per tutte le attività ed i servizi offerti.
In conclusione...
In definitiva, il Provvedimento di Banca d’Italia rappresenta un passo significativo verso una maggiore strutturazione e consapevolezza in materia di antiriciclaggio, imponendo ai soggetti obbligati l'adozione di un'organizzazione interna più chiara e funzionale entro il 30 giugno 2026. Ogni ruolo individuato all'interno di questa cornice normativa, dall’esponente responsabile al responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, è pensato per garantire che le procedure e i controlli siano proporzionati ai rischi e al contesto operativo.
Un’organizzazione ben definita non è solo un obbligo normativo, ma una garanzia di trasparenza, affidabilità e tutela, contribuendo così a rafforzare la fiducia di clienti, partner e istituzioni verso chi opera in settori esposti a rischi di riciclaggio. In questa complessa rete di funzioni e responsabilità, l’approccio proattivo di ciascun soggetto obbligato sarà fondamentale per costruire un sistema realmente efficace e allineato alle migliori prassi europee.