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  • Alessandra Casale

La co-responsabilità nel reato di riciclaggio: quando, come e perché

Tutto quello che c’è da sapere sulla co-responsabilità nel reato di riciclaggio alla luce della Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 2885/2024.




Il 2024 si è aperto con un’attività industriosa da parte della Suprema Corte di Cassazione in merito al tema dell’antiriciclaggio. Molti potrebbero pensare a un cambio di rotta degli Ermellini in merito alle differenti responsabilità che si possono evidenziare nei reati collegati al mondo antiriciclaggio; in realtà, dobbiamo leggere questa grande attività giurisprudenziale come il tentativo di affinare, definire ed individuare i soli comportamenti illeciti rilevanti dai quali possono scaturire procedimenti penali, escludendo una platea di soggetti coinvolti che hanno ruoli marginali e non rilevanti.



Che cosa si intende per riciclaggio?


Per capire i ragionamenti della Suprema Corte di Cassazione, però, dobbiamo partire dal presupposto che nel nostro ordinamento abbiamo due definizioni di riciclaggio: da una parte il reato di riciclaggio previsto dall’art. 648bis c.p. e dall’altra la definizione di riciclaggio riportata all’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 231/07.


La differenza è d’obbligo perché si tratta di due normative con scopi estremamente diversi tra loro. Infatti. Il Codice Penale ci fornisce gli estremi per individuare i comportamenti illeciti e punire coloro che li hanno posti in essere, mentre il Decreto Legislativo, mediante l’aiuto dei soggetti obbligati, vuole prevenire e contrastare questi comportamenti.


Si tratta di una distinzione fondamentale, perché la comprensione delle linee giurisprudenziali si fonda proprio su questa distinzione. Ecco, quindi, che quando leggiamo una Sentenza della Suprema Corte di Cassazione emessa dalla Sezione Penale dobbiamo partire dal concetto di reato di riciclaggio.


Nel caso di specie per riciclaggio dobbiamo intendere tutti quei comportamenti che prevedono la sostituzione, il trasferimento di “denaro, beni o di altre utilità provenienti da un altro  delitto” non colposo, ovvero tutte quelle operazioni volte a ostacolare l’origine di un determinato bene.

Una definizione estremamente ampia in cui qualunque comportamento che parte dalla volontà di rimettere nel mercato un qualsiasi bene frutto di reato deve essere inteso come riciclaggio. 



Riciclaggio: un reato in costante evoluzione


Tuttavia, il legislatore non ha scritto a caso un articolo comprendente una vasta tipologia di comportamenti, ma con un senso alla base di tutto questo: si tratta di un reato in costante evoluzione. Si pensi solo al mondo tecnologico quante possibilità ci da per riciclare beni!


Piattaforme per i beni usati, dove nessuno di noi controlla (salvo non si tratti di beni mobili registrati) la reale provenienza di quel che acquista (beata ignoranza, “non lo so… non possono accusarmi di ricettazione…”), oppure il fantastico mondo delle valute virtuali, da molti definito il campo fiorito dell’attività criminale. Quando il reato di riciclaggio è stato introdotto nel nostro ordinamento non era possibile ipotizzare questi metodi; ecco, quindi, che il saggio legislatore ha lasciato il campo alla giurisprudenza e alla dottrina di individuare le specifiche casistiche da ricollegare all’art. 648 bis c.p..


Quindi, in soldoni oggi cos’è il riciclaggio?


Il riciclaggio, oggi, comprende tutti quei comportamenti che soggetti in mala fede possono porre in essere per rimettere nel mondo del mercato qualsiasi bene avente un valore economico. Ecco perché Banca d’Italia, il UIF a loro volta provvedimenti, linee guida ed altri documenti a sostegno sia dei soggetti obbligati dal Decreto Legislativo, sia alla Polizia Giudiziaria.


Come possono i soggetti obbligati capire quali comportamenti dei clienti sono (o possono essere) dei segnali di allarme?


Precisato che il reato di riciclaggio ha una molteplicità infinita di sfumature, i soggetti obbligati sono facilitati nel loro lavoro dalla definizione riportata dal D. Lgs. 231/07 di riciclaggio, il quale individua una specificità di comportamenti a cui porre particolare attenzione: occultamento, trasferimento, immissione di beni di diversa natura e di diverso valore. Perché ovviamente il reato di riciclaggio non si perfeziona solo per movimentazioni di grandi importi o di oggetti di valore inestimabile, ma anche con attività apparentemente a basso rischio o del tutto innocue.


Fondamentali, poi, sono tutti i Provvedimenti emessi da Banca d’Italia in merito ai “comportamenti anomali”; argomento spesso sottovalutato dai soggetti obbligati (quanti di voi pensano a quanto siano noiosi i convegni sui comportamenti anomali? Io stessa quando li preparo, parto dalla consapevolezza che 8 persone su 10 non proveranno nemmeno ad ascoltarmi) eppure si tratta di un aspetto fondamentale per adempiere a pieno alla normativa. Si esatto, non basta avere i fascicoli dei clienti in ordine, o tutta la documentazione di studio ben conservata in una cartelletta con scritto “antiriciclaggio”, serve anche conoscere ed approfondire la normativa ed in particolare questo aspetto!


Diciamo che questa serie numerosa di comportamenti anomali è in costante incremento, ma allo stesso tempo ci permette di comprendere cosa il legislatore ci chiede di controllare rispetto alle attività svolte dai nostri clienti. Controlli non sempre semplici da applicare, perché non sempre siamo nelle condizioni di venirne a conoscenza rispetto alla prestazione professionale svolta.



La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 2885/2024: la co-responsabilità nel reato di riciclaggio


Veniamo ora al contenuto della Sentenza, che tratta un tema estremamente dibattuto in giurisprudenza: la co-responsabilità nel reato di riciclaggio.


In questo caso gli Ermellini annullano la Sentenza della Corte di Appello impugnata perché ritengono che la co-responsabilità deve essere certa e provata e non possa fondarsi sulla presunzione di conoscenza, ovvero dal ruolo rivestito. Si precisa, infatti, che ai fini dell’imputazione di co-responsabilità si rende sempre necessario verificare (acquisire la prova certa) circa la compartecipazione di altri soggetti nel reato; partecipazione che, si specifica, possa essere sia materiale o morale (la consapevolezza che altri commettono il reato). Un importante tassello per definire ed individuare nel procedimento penale solo quei soggetti che effettivamente erano in mala fede.



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