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Antiriciclaggio: gli adempimenti dei consulenti del lavoro

I consulenti del lavoro rappresentano quella categoria di persone soggette a degli obblighi antiriciclaggio. Due delle attività più importanti sono l'adeguata verifica della clientela e la segnalazione all'UIF o agli Organismi di autoregolamentazione di operazioni sospette.



Insieme ai commercialisti (leggi di più: Antiriciclaggio: le regole tecniche per i commercialisti) e a agli agenti immobiliari (leggi di più: Antiriciclaggio: gli adempimenti degli agenti immobiliari), anche i consulenti del lavoro appartengono a quella categoria di professionisti che le direttive europee antiriciclaggio e la normativa italiana hanno individuato quali destinatari degli obblighi di collaborazione e prevenzione nella lotta al riciclaggio e al finanziamento di attività terroristiche. In virtù della normativa vigente, i consulenti del lavoro sono soggetti a uno stringente vademecum di adempimenti a cui conformarsi nell'espletamento delle loro funzioni.


Antiriciclaggio e consulenti del lavoro: tutti gli obblighi antiriciclaggio

La disciplina italiana antiriciclaggio è stata oggetto di una sensibile modifica, approntata dal D. Lgs. 90/2017, in adeguamento della normativa europea. Il decreto in questione ha parzialmente alleggerito il carico di responsabilità imposto ai consulenti del lavoro in tema di controllo, eliminando per questi gli obblighi di creazione e conservazione di un Registro della Clientela ai fini dell'antiriciclaggio.


Al di là di questa semplificazione burocratica, la disciplina originariamente dettata con il D. Lgs. 231/2007 rimane pienamente valida ed efficace.

I consulenti, ne consegue, sono tutt'ora soggetti ai seguenti obblighi:

  • l'identificazione personale del cliente e/o del titolare dell'attività per cui si presterà consulenza;

  • la verifica dell'attività svolta dal cliente e dal titolare dell'attività con specifico riferimento alla natura e allo scopo della stessa;

  • il monitoraggio costante delle operazioni poste in essere dalla clientela nell'arco di tutto il rapporto di lavoro;

  • la segnalazione del cliente e/o del titolare dell'attività all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) qualora il consulente individui operazioni sospette;

  • la conservazione dei documenti inerenti al rapporto con la clientela e le operazioni da questa poste in essere.

Antiriciclaggio: verifica della clientela da parte dei consulenti del lavoro

Una delle attività più importanti riservate al consulente del lavoro dalla disciplina antiriciclaggio è l'adeguata verifica della clientela (leggi di più: Antiriciclaggio: perché è importante effettuare una adeguata verifica della clientela). La normativa in vigore prescrive che detta verifica debba essere compiuta necessariamente in tre circostanze:

  • all'atto della costituzione del rapporto di lavoro di lavoro tra il consulente e il cliente, sia che si tratti di un rapporto continuativo o di una singola prestazione;

  • quando il professionista ponga in essere un'operazione occasionale per il cliente che abbia valore uguale o superiore a 15.000€, anche se tramite plurimi trasferimenti di denaro;

  • ogni qualvolta il consulente ritenga necessaria la verifica perché consideri l'attività rischiosa o perché abbia dubbi sull'autenticità delle informazioni fornite dal cliente.

Il consulente del lavoro, inoltre, è tenuto a compiere una valutazione sulla ragionevolezza del rischio di riciclaggio basandosi su alcuni criteri oggettivi, che attengono tanto alla clientela, come il contegno tenuto e l'attività svolta, quanto alle operazioni poste in essere, come modalità, frequenza e valore economico.

Antiriciclaggio: segnalazioni delle operazioni sospette dai consulenti del lavoro

Altra attività cardine che compete ai consulenti del lavoro è la segnalazione all'UIF o agli Organismi di autoregolamentazione di tutte quelle attività poste in essere dalla clientela per cui il professionista abbia certezza o nutra ragionevolmente il timore che siano in corso o siano state compiute operazioni di riciclaggio o finanziamento ad attività terroristiche.

I sospetti del consulente possono basarsi su qualsiasi elemento obiettivo a lui noto, dalla natura dell'attività realizzata dal cliente, al valore dell'operazione (in considerazione della capacità economica del titolare dell'attività) e persino su un eccessivo ricorso al denaro contante. La segnalazione imposta dalla normativa antiriciclaggio può essere compiuta telematicamente tramite il portale UIF.

La legge, comunque, esonera il consulente del lavoro dal compiere la segnalazione in questione qualora i suoi sospetti emergano in fase di controllo preliminare (in questo caso è tenuto a rifiutare l'incarico), qualora la scoperta avvenga durante l'espletamento della difesa giudiziale del cliente, oppure nel caso in cui l'incarico di consulenza gli sia stato affidato dall'Autorità Giudiziaria stessa.



I punti a cui adempiere sono tanti, non sempre di facile comprensione. Per questo è cosa buona e giusta affidarsi ai consulenti esperti. Attraverso la presenza costante e il monitoraggio delle attività, il professionista ha la tranquillità che tutti i punti della normativa siano presidiati e che la conformità sia mantenuta nel corso del tempo.


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